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Notizie del 2009 |
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Novembre 2009 |
23/11/2009
Convivente more uxorio
sottrae assegno della convivente? E’ punibile
per ricettazione
La Seconda Sezione
Penale della Corte di Cassazione (Sent. n.
44047/2009) ha stabilito che, contrariamente a
quanto accade nel matrimonio , è punibile per
ricettazione il convivente che sottrae alla
compagna un assegno . Nelle famiglie di fatto,
infatti, non opera la causa di non punibilità
prevista invece per quelle legittime. La Corte
ha infatti evidenziato che “l’impugnata sentenza
dà per pacifica l’estensione anche del
convivente more uxorio della causa di non
punibilità prevista dall’art. 649 co. 1° n. 1
c.p., immotivatamente trascurando che, invece,
proprio sul presupposto contrario la Corte
cost., con sentenza 12-25.7.2000 n. 352, ha
dichiarato non fondata la relativa questione di
legittimità costituzionale in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., rifacendosi – per altro – a
sua antica e costante giurisprudenza, elaborata
sempre con specifico riferimento all’art. 649
c.p. (…), in base alla quale la convivenza more
uxorio non è sempre e comunque meccanicamente
assimilabile al rapporto di coniugio, mancando
in essa i caratteri di certezza e di
(tendenziale) stabilità propri del vincolo
coniugale, essendo invece basata sull’affectio
quotidiana, liberamente ed in ogni istante
revocabile.
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21/11/2009
Coppie di fatto: Per la legge non sono sempre
equiparabili a coppie sposate
Tornando ad occuparsi delle
coppie di fatto, la Corte di Cassazione ha
chiarito che la loro assimilabilità con le
coppie sposate non è cosa automatica. Questo perchè - spiega la Corte - il rapporto di
convivenza può cessare liberamente e in
qualsiasi istante. Si tratta di una differenza
che diventa rilevante in taluni casi come quelli
relativo alla non punibilità in materia di reati
contro il patrimonio. La precisazione arriva
dalla seconda sezione penale della Corte che ha
ribaltato il verdetto dei giudici di merito che
avevano stabilito il 'non luogo a procedere' in
forza dell'art. 649 c.p. per un convivente
accusato di aver sottratto alla compagna degli
assegni bancari.
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15/11/2009
Perde la potestà genitoriale? Deve continuare a
mantenere figli
Chi decade dalla
potestà genitoriale resta comunque obbligato a
corrispondere l'assegno di mantenimento per i figli. Lo
ricorda la Corte di Cassazione che ha confermato una
condanna per la violazione degli obblighi di assistenza
inflitta da un uomo che dopo aver perso la patria
potestà sui figli aveva deciso di tagliare il
mantenimento alla ex moglie e alle due figlie. Secondo
la Corte la perdita della potestà non è affatto motivo
per esimersi dagli obblighi del mantenimento. "La
pronuncia della decadenza dalla potesta' genitoriale -
scrive la Corte (sentenza 43288/2009) - lascia
inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto,
penalmente sanzionati, sicche' il provvedimento non
incide sulla responsabilita' penale, e, pertanto, non
preclude la commissione del reato di cui all'art. 570
c.p. e non ne fa venire meno la permanenza".
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09/11/2009
Affidamento dei minori? I
ragazzi hanno diritto di essere ascoltati dal Giudice
Le Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 22238/2009)
hanno stabilito che i ragazzi devono essere ascoltati
dal giudice chiamato a decidere a chi affidarli. C'è
una sola eccezione e cioè quando l'audizione possa
arrecare al minore un danno. Gli Ermellini hanno infatti
evidenziato che, in base al disposto dell’art. 6 della
Convenzione di Strasburgo , ratificata dalla legge n. 77
del 2003 e dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla
Legge 8 febbraio 2006 n. 54, si ritiene “(…) necessaria
l’audizione del minore del cui affidamento deve
disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in
contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi
motivare l’eventuale assenza di discernimento dei minore
che possa giustificare l’omesso ascolto”.
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06/11/2009
Affido condiviso: Stesse regole per coppie di fatto e
coppie sposate
La
Corte di Cassazione intervenendo in materia di affido
condiviso, e in particolar modo in relazione alle
ipotesi in cui la collocazione prevalente del figlio e
fatta presso uno dei genitori, ha stabilito che
l'assegno di mantenimento deve essere a carico del
genitore non collocatario. Il principio è stato
affermato dalla prima sezione civile della Corte
(sentenza n.23411/ 2009). Il caso preso in esame
riguarda una coppia di fatto e la Corte ne ha colto
l'occasione per affermare l'ulteriore principio che i
figli dei genitori non sposati debbono avere gli stessi
diritti rispetto a quelli delle coppie sposate. Il
giudice , spiega la Corte, se necessario può disporre la
corresponsione di un assegno periodico da porre a carico
di chi nonostante l'affido condiviso non tiene con sé il
figlio.
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Ottobre 2009 |
31/10/2009
Violazione amministrativa del minore? Rispondono mamma e papa
In
caso di violazione amministrativa a opera di un soggetto minore
di anni 18, la responsabilità sorge in capo al genitore,
soggetto deputato alla sorveglianza del minore che, pertanto non
è estraneo alla violazione posta in essere dal minore. Lo ha
stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione
con sentenza n.21881/2009. Secondo la ricostruzione della
vicenda, il giudice di Pace di Pordenone aveva accolto
l’opposizione proposta da un soggetto, nel caso di specie , il
genitore del minore alla guida del ciclomotore, contro il
Prefetto di Pordenone, per l’annullamento dell’ordinanza di
ingiunzione con cui erano stati disposti la confisca di un
ciclomotore sequestrato e il pagamento della sanzione
amministrativa e delle spese di custodia il minore circolava
alla guida di un ciclomotore.
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27/10/2009 Genitore riversa sul
figlio le frustrazioni del divorzio? Di per sè non c'è reato di maltrattamento
La Sesta Sezione Penale
della Corte di Cassazione (Sent. n. 40385/2009) ha stabilito che
non sempre commette reato di maltrattamenti in famiglia, il
genitore che riversa sui figli le frustrazioni per la fine del
matrimonio. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che, per la
sussistenza del reato previsto e punto dall'art. 572 del codice
penale (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), con
specifico riguardo alla componente materiale occorre la
“reiterazione e continuità del presunti fatti di maltrattamenti
in guisa da renderli abituali”.
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22/10/2009 E' famiglia di fatto
ogni coppia in cui c'è reciproca assistenza. Senza distinzione
di sesso
La Corte
di Cassazione con Sentenza n. 40727/2009 ha scritto, nero su
bianco, che una coppia va considerata come una famiglia se vi è
una certa "stabilità del rapporto". Secondo la Cassazione
infatti nel concetto di famiglia si devono includere tutte le
coppie tra le quali "siano sorti rapporti di assistenza e
solidarieta' per un apprezzabile periodo di tempo". Il principio
è stato enunciato della seconda sezione penale facendo
riferimento all'art. 572 c.p. che punisce i maltrattamenti in
famiglia. Secondo i Supremi Giudici il richiamo alla famiglia
contenuto in tale
norma "deve
intendersi riferito ogni consorzio di persone fra le quali, per
strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti", appunto,
stabili rapporti di assistenza e solidarieta'.
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11/10/2009
Lascia il marito all'improvviso? Deve pagare i "danni da
abbandono"
Aveva deciso di
lasciare il marito all'improvviso ed era partita con la
figlia e con un amico per
una vacanza comunicandolo al coniuge con una lettera. Di
ritorno aveva poi confessato la sua intenzione di
lasciarlo. Questa decisione di scaricare il partner da
un giorno all'altro le è costata però una
doppia condanna sia penale sia
civile. I giudici di merito (Corte d'appello di
Cagliari), infatti, il cui verdetto è stato ora
confermato dalla Corte di Cassazione, avevano ravvisato
in questo comportamento una violazione degli obblighi di
assistenza familiare con conseguente condanna anche al
risarcimento dei danni al marito per l'improvviso
abbandono.
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07/10/2009
Genitore impedisce all’ex di riprendersi gli effetti personali
dopo la separazione? E’ appropriazione indebita
La Seconda Sezione Penale della
Corte di Cassazione (Sent. n. 37498/2009) ha stabilito che
rischia il carcere per appropriazione indebita l'ex che
impedisce all'altro di andarsi a riprendere la macchina e gli
effetti personali. Secondo gli Ermellini, “il delitto di
appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l’agente
tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente
la
sfera delle facoltà ricomprese nel
titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del
titolare, in quanto significativo nell’immutazione del mero
possesso in dominio”.
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02/10/2009
Genitore dona beni pignorati ai figli? Non è reato se la
trascrizione è precedente
La
Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n.
38099/2009) ha precisato che non è reato donare ai figli i
beni pignorati se la trascrizione di tale donazione è
avvenuta prima di quella del pignoramento. Gli Ermellini
hanno infatti evidenziato che “ai fini del pignoramento
immobiliare, la trascrizione assume un’importanza
determinante per dare vita al vincolo d’indisponibilità
relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell’esecuzione. Proprio perché l’essenza
del pignoramento consiste nel creare tale vincolo
d’indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso
funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con
l’effetto che il pignoramento, anche tra creditore e
debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione
e non da quello anteriore della notificazione (…).
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02/10/2009
Vantarsi di aver tradito la moglie è
maltrattamento
Ostentare il fatto di aver tradito la
moglie nel corso degli anni, può costare una condanna per
maltrattamenti. Parola di Cassazione. non è consentito
infatti, secondo la cassazione sbandierare le corna e
umiliare la propria consorte. È stata così convalidato una
condanna a due anni e sei mesi di reclusione per il reato
punito dall'articolo 572 del codice penale nei confronti di
un settantenne che aveva sottoposto la propria moglie a
diverse umiliazioni vantandosi del fatto di averla tradita.
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01/10/2009
Madre cerca di annullare la figura
paterna ai figli? E' reato
La Sezione Feriale della Corte di
Cassazione (Sent. n. 34838/2009) ha stabilito che rischia
una condanna penale la ex che condiziona i figli a tal punto
che questi non vogliono più vedere il padre nei giorni
stabiliti dal giudice. Nel caso di specie la Corte ha
evidenziato che “i rilievi critici della ricorrente
delineano, in vero, una impropria rivisitazione delle
emergenze fattuali ricomposte con particolare cura dalla
sentenza del Tribunale di pienamente confermate dall’analisi
svoltane dalla sentenza della Corte di Appello di (…). Dette
risultanze hanno posto il luce, rispetto all’alternative
lettura disegnata dal ricorso, l’univoca descrizione di un
lampante e radicato ‘comportamento ostile’ della (…) nei
confronti del coniuge separato, tradottosi nella deliberata
volontà di condizionamento della piccola figlia della
coppia, sì da dar luogo a quella che la sentenza di appello
motivatamente qualifica come ‘sistematica elusione’ dei
provvedimenti sull’affidamento della bambina adottati dal
giudice della separazione.
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