Informativa deontologica
Articolo 19 - Divieto di accaparramento di
clientela
E' vietata ogni condotta
diretta all’acquisizione di rapporti di
clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o
con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I.
L'avvocato non deve corrispondere ad un collega,
o ad altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la presentazione di un
cliente.
II.
Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di
omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
III.
E’ vietato offrire, sia direttamente che per
interposta persona, le proprie prestazioni
professionali al domicilio degli utenti, nei
luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in
generale, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
IV.
E’ altresì vietato
all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
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