Informativa deontologica

Estratto del Codice Deontologico Forense (aggiornato al 16 giugno 2008)

Articolo 17. Informazioni sull’attività professionale

L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.

Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I.       Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

II.     E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

[0] 1 [2] [3] [4] pagina successiva

Torna alla pagina iniziale
 
 Home | Calcolatrice danno biologico | Calcolatrice per parcella penale | Calcolatrice per nota proforma | Tassazione atti giudiziari | USSM (indirizzi servizio sociale minorenni) Tariffe forensi | Tabella spese giudiziarie | Giustizia minorile

© 2005-2010 Studio legale RINA - Tutti i diritti riservati
Partita Iva 01124810779 - Toro Assicurazioni SpA