Informativa deontologica
Estratto del Codice
Deontologico Forense (aggiornato al 16 giugno
2008)
Articolo 17. Informazioni sull’attività
professionale
L’avvocato può dare
informazioni sulla propria attività
professionale.
Il contenuto e la forma
dell’informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell’affidamento della
collettività e rispondere a criteri di
trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali
è verificato dal competente Consiglio
dell’Ordine.
Quanto al contenuto,
l’informazione deve essere conforme a verità e
correttezza e non può avere ad oggetto notizie
riservate o coperte dal segreto professionale.
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome
dei propri clienti, ancorché questi vi
consentano.
Quanto alla forma e alle
modalità, l’informazione deve rispettare la
dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione
non deve assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
I.
Sono consentite, a fini non lucrativi,
l’organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di
avvocati o di società o di associazioni di
avvocati.
II.
E’
consentita l’indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio,
purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per
testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
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