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Non riesco ad avere gli alimenti. Che fare?

 La sentenza di separazione (es. nel caso di separazione giudiziale), o, il decreto di omologa (es. nel caso di separazione consensuale), quali provvedimenti del Tribunale adito, costituiscono titolo esecutivo sulla base del quale è possibile procedere al recupero forzoso del credito vantato, attivando la procedura esecutiva nei confronti del coniuge obbligato, attraverso il pignoramento  ad es. dello stipendio, della pensione, e via dicendo.

In quest’ultimo caso il coniuge avente diritto agli alimenti può convocare in sede esecutiva il datore di lavoro o l’ente previdenziale affinché il giudice ordina a questi soggetti di versare in via diretta una quota dello stipendio o della pensione direttamente al coniuge separato o divorziato.

In questa maniera il datore di lavoro o l’ente previdenziale dovranno togliere ogni mese dallo stipendio o dalla pensione la quota spettante al coniuge separato e versargliela secondo le modalità che questi riterrà opportune, mentre il coniuge obbligato non potrà fare nulla per bloccare i pagamenti mensili stabiliti a titolo di mantenimento.

Quando perdo gli alimenti?

Secondo l’art. 710 c.p.c. i coniugi separati possono chiedere in qualunque momento la modifica dei provvedimenti precedentemente emessi in sede di separazione, ricorrendo al Tribunale attraverso appunto la richiesta di revoca  o di modifica delle disposizioni iniziali,quindi anche con riguardo all'assegno di mantenimento.

Nella vita pratica, questo avviene ad es. nel caso in cui il coniuge più debole abbia cominciato a svolgere una propria attività lavorativa e percepisca quindi un proprio stipendio, con la conseguenza che il coniuge obbligato può rivolgersi al giudice affinché lo stesso riduca proporzionalmente l’importo dell’assegno di mantenimento, oppure addirittura lo libera dal corrispondere gli alimenti al coniuge nel frattempo divenuto autosufficiente.

In caso di divorzio, oltre alla possibilità di ricorrere al giudice in qualunque tempo ex art. 710 cpc qualora ricorrano circostanze tali da chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, solo le nuove nozze, dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, fanno cessare automaticamente l'obbligo a carico dell'altro. Non è così se il coniuge beneficiario l'assegno ha invece instaurato una convivenza di fatto, c.d. "more uxorio".

In sostanza, il coniuge che riceve l'assegno di divorzio si sposa nuovamente ne perde il diritto , mentre se lo stesso inizia una convivenza di fatto, questa, con l'attuale normativa, non determina automaticamente la perdita del diritto all'assegno.

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