Non riesco ad
avere gli alimenti. Che fare?
La sentenza di separazione (es. nel caso di separazione
giudiziale), o, il decreto di omologa (es. nel caso di separazione
consensuale), quali provvedimenti del Tribunale adito, costituiscono
titolo esecutivo sulla base del quale è possibile procedere al
recupero forzoso del credito vantato, attivando la procedura
esecutiva nei confronti del coniuge obbligato, attraverso il
pignoramento ad es. dello stipendio,
della pensione, e via dicendo.
In quest’ultimo caso il coniuge avente diritto agli
alimenti
può convocare in sede esecutiva il datore di lavoro o l’ente
previdenziale affinché il giudice ordina a questi soggetti di
versare in via diretta una quota dello stipendio o della pensione
direttamente al coniuge separato o divorziato.
In questa maniera il datore di lavoro o l’ente previdenziale
dovranno togliere ogni mese dallo stipendio o dalla pensione la
quota spettante al coniuge separato e versargliela secondo le
modalità che questi riterrà opportune, mentre il coniuge obbligato
non potrà fare nulla per bloccare i pagamenti mensili stabiliti a
titolo di mantenimento.
Quando perdo gli alimenti?
Secondo l’art. 710 c.p.c. i coniugi separati possono chiedere in
qualunque momento la modifica dei provvedimenti precedentemente
emessi in sede di separazione, ricorrendo al Tribunale attraverso
appunto la richiesta di revoca o di modifica delle
disposizioni iniziali,quindi anche con riguardo all'assegno di
mantenimento.
Nella vita pratica, questo avviene ad es. nel caso in cui il
coniuge più debole abbia cominciato a svolgere una propria attività
lavorativa e percepisca quindi un proprio stipendio, con la
conseguenza che il coniuge obbligato può rivolgersi al giudice
affinché lo stesso riduca proporzionalmente l’importo dell’assegno
di mantenimento, oppure addirittura lo libera dal corrispondere gli
alimenti al coniuge nel frattempo divenuto autosufficiente.
In caso di divorzio, oltre alla possibilità di ricorrere al
giudice in qualunque tempo ex art. 710 cpc qualora ricorrano
circostanze tali da chiedere la modifica delle condizioni di
divorzio, solo le nuove nozze, dell'ex coniuge beneficiario
dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n.
898, fanno cessare automaticamente l'obbligo a carico dell'altro.
Non è così se il coniuge beneficiario l'assegno ha invece instaurato
una convivenza di fatto, c.d. "more uxorio".
In sostanza, il coniuge che riceve l'assegno di divorzio si sposa
nuovamente ne perde il diritto , mentre se lo stesso inizia una
convivenza di fatto, questa, con l'attuale normativa, non determina
automaticamente la perdita del diritto all'assegno.
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