A chi vengono affidati i
figli minorenni?
Come vengono regolamentati i rapporti tra genitori e
figli?
L’art. 155
del codice civile (come modificato dalla Legge n. 54 del 2006) afferma
il principio della bigenitorialità, al quale i giudici che pronunciano
la separazione devono attenersi: anche in caso di separazione personale
dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale.
Il giudice che pronuncia la separazione personale deve valutare
prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a
entrambi i genitori e dispone, quindi, l’affidamento condiviso. In
questo caso, la potestà è esercitata da entrambi i genitori. Il giudice
può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente con
riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione (cioè di quotidiana
gestione del minore).
Il giudice, solo dopo avere escluso la possibilità di affidare i figli
ad entrambi i genitori può disporre – e il suo provvedimento deve essere
motivato - che gli stessi vengano affidati ad uno solo.
Il giudice determina, altresì, i tempi e le modalità della presenza dei
figli presso ciascun genitore, fissando, poi, le modalità con cui
ciascuno deve contribuire al loro mantenimento.