3 La
separazione giudiziale
Nel caso di
specie, qualora i coniugi non riescano a trovare un’intesa
circa le condizioni di separazione, sarà necessario ricorrere
alla separazione giudiziale. Per quanto riguarda i presupposti,
nella stesura originaria del codice civile del 1942, in aderenza
al principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio,
la separazione (e non ancora il divorzio, introdotto con la
legge n. 898/1970) era consentita esclusivamente in caso di
colpa di uno dei coniugi.
Il rito, dunque, era incentrato
prevalentemente ad accertare a quale delle due parti fosse
addebitabile la rottura del nucleo familiare. Con la riforma del
diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151/1975), invece, il
codice civile è stato novellato, ammettendo che i coniugi si
separino anche per circostanze oggettive imprevedibili
subentrate a turbare l’armonia della coppia e, più in generale,
per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151, comma 1 c.c.,
"rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano
grave pregiudizio all'educazione della prole".
Al fine di accertare la suddetta
intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia
necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i
coniugi risultando sufficiente “la condizione di disaffezione e
di distacco spirituale di una sola delle parti” (Cass. Civ.
sent. n. 7148 del 1992). In ogni caso l’indagine
sull’intollerabilità della convivenza non può basarsi
sull’analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla
valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi,
secondo quanto emerge in seno al procedimento.
In merito agli aspetti procedurali,
fermo restando che l’avvio della causa può essere determinato
dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nella prima
udienza entrambi dovranno comparire davanti al Presidente del
Tribunale. Quest’ultimo, con le stesse modalità previste per la
separazione consensuale, valuterà l’opportunità di adottare
provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e
dei figli. Conclusa tale fase, il procedimento si svolge secondo
le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a
conclusione ha la forma di sentenza.
E’ da
sottolineare l’attuale potere del giudice di dichiarare la
separazione immediatamente, già a seguito della prima udienza,
seppur con sentenza non definitiva, cosicché resteranno da
definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi. Il
fine principale della suddetta accelerazione procedurale è
quello di permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche
prima dell'emissione della sentenza definitiva.
Da ultimo, i
coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna
formalizzazione legale. E' questo il caso della
separazione di fatto.