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l'Affido condiviso 

Legge n. 54/2006: Modifiche all'art. 155 del codice civile

Con tale istituto si introduce il principio di "bigenitorialità", vale a dire che il giudice, al momento della separazione deve garantire il "diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Qualora l’affido congiunto non corrisponda all’interesse della prole, si procedere all’affido esclusivo.

le modifiche all'art. 155 del codice civile

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